top of page

STATUTO ALLEGATO “A”

TITOLO I

Art. 1. Costituzione

È costituita l’Associazione culturale, sociale, assistenziale e ricreativa senza fini di lucro denominata ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TUSCOLA, di seguito abbreviata in “Associazione”.

L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro, apatica e apolitica, ai sensi della legge n.383/2000. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2. Sede

L’Associazione ha sede in Roma (Rm). La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3. Durata

La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2021, rinnovabile.

 

TITOLO II

Art. 4. Oggetto e finalità

Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai dei principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali, gratuità delle cariche associative.

L’Associazione ha per scopo l’elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti ed iniziative socio educative e culturali.

L’Associazione, in particolare, si prefigge le seguenti finalità:

a) la promozione di iniziative volte allo studio, alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali di Roma e del Lazio, anche in collaborazione con le istituzioni locali e con altri soggetti pubblici o privati;

b) la diffusione attraverso incontri dell’artigianato locale, del Made in Italy e dell’industria;

c) la creazione di eventi culturali e festival;

d) la promozione di lezioni didattiche individuali volte al recupero scolastico o alla riconversione professionale;

e) la sensibilizzazione e la promozione dei rapporti umani e l’educazione alla socialità e alla salute;

f) la trasmissione della cultura come un bene per la persona ed un valore sociale.

Per attuare le suddette finalità, l’Associazione darà vita a lezioni, incontri, workshop, eventi allo scopo di incrementare la cultura individuale e il benessere sociale.

L’Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, esercitare le sotto indicate attività:

- dare vita ad incontri, lezioni, workshop, eventi, visite culturali;

- acquisire in affitto, concessione o proprietà, locali, spazi o attrezzature per il conseguimento degli scopi dell’Associazione;

- organizzare servizi per università e scuole di ogni ordine e grado, nonché corsi scolastici e prescolastici per docenti, studenti, lavoratori, ecc., offrendo anche servizio di orientamento;

- svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento;

- promuovere scambi culturali con altre associazioni, anche all’estero;

- predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti coloro interessati allo studio e alla pratica delle attività dell’Associazione;

- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, opuscoli, depliant, audiovisivi, e altro materiale legato all’esercizio delle discipline previste dallo statuto;

- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed estero;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l’oggetto sociale;

- svolgere attività correlate e strumentali alla disciplina prevista dallo statuto, che ne costituiscono il naturale completamento;

- promuovere e condividere le attività dell’Associazione attraverso il web (sito e social media);

- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, l'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, effettuare attività commerciali e produttive, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

 

TITOLO III

Art. 5. Soci

All’Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e ne condividono lo spirito e gli ideali. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, dichiarando:

- le generalità complete dell’associato;

- di voler partecipare alla vita associativa;

- di condividere gli scopi istituzionali;

- di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione;

- di rispettare i regolamenti interni.

All’atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale (stabilita dal Consiglio Direttivo).

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.

Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali, elette dall’assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

La qualifica di Socio si perde per:

- decesso;

- dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

- decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorso 1 mese dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.

- esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte, fatta salva la possibilità di corrispondere indennità e compensi, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni in vigore, nei confronti di coloro che prestano la loro opera all’interno dell’Associazione per lo svolgimento di attività determinate.

Sono previste due categorie di soci:

  • soci fondatori: sono coloro che sono intervenuti nella costituzione della Associazione;

  • soci ordinari: coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo.

Art. 6. Diritti e doveri degli associati.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.

L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.

I Soci hanno diritto:

- di partecipare all’assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’associazione (Presidente, membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci);

- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.

I Soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione;

- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;

- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;

- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;

- di rispettare le regole stabilite nel Regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;

- di essere presenti alle riunioni, di rispettare gli orari e, se responsabili di un settore, di comportarsi con diligenza e correttezza e impegnarsi al fine del raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria.

I soci potranno effettuare, su richiesta dell’Organo Amministrativo, approvata dall’Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

 

TITOLO IV

Art. 7. Organi Sociali

Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea dei soci;

- il Presidente;

- il Consiglio direttivo;

A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

Si stabiliscono i seguenti principi:

a) eleggibilità libera degli Organi Amministrativi;

b) principio del voto singolo;

c) sovranità dell’assemblea dei soci;

d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Art. 8. L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L’Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

La convocazione dell’Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

La convocazione può effettuarsi anche tramite e-mail confermata dal destinatario anche con lo stesso mezzo.

L’Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito di:

  1. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;

  2. deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;

  3. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;

  4. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

  1. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;

  2. deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;

  3. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 9. Validità dell’Assemblea

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 10. Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante avviso, oppure email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

  1. eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

  2. assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;

  3. amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

  4. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  5. qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

  6. indire adunanze, convegni, ecc.;

  7. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;

  8. deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;

  9. decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;

  10. deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome,

  11. proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; Ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3.

  12. istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 11. Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in particolare:

- provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; - eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

TITOLO V

Art. 12. Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote sociali annuali dei Soci;

- eventuali quote supplementari dei Soci;

- contributi volontari dei Soci;

- contributi volontari dei terzi;

- donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;

- entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall’associazione;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;

- entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Art. 13. Rendiconto economico-finanziario

L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Art. 14. Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità.

 

TITOLO VI

Art.15. Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

 

Luogo e data: Roma,7/02/2016

 

 

il Consiglio direttivo e i Soci fondatori

 

 

Copyright © 2016 Associazione Tuscola

Servizi culturali, Roma

 

CF 97876860582

tel 371.1423882

visite@tuscola.it

 

 

Iscriviti alla nostra mailing list

bottom of page